Red.It. Parliamo di referendum

Mercoledì 16 novembre 2016, a Ruvo

Proseguono le iniziative di discussione sui temi referendari. L’iniziativa della Red.it (redazione itinerante) di Luce e Vita si replica mercoledì 16 novembre ore 19,30 presso l’auditorium dell’Istituto Sacro Cuore di Ruvo, per presentare i temi del prossimo referendum.

Relatore sarà il dott. Vincenzo Zanzarella, autore del servizio pubblicato su Luce e Vita n.36 del 30 ottobre 2016 (che alleghiamo di seguito).
L'invito è rivolto a tutti.

 

Il prossimo 4 Dicembre gli italiani sono chiamati a recarsi alle urne per confermare o no una riforma della Costituzione proposta dall’attuale Governo e già votata da Camera e Senato a maggioranze semplici. Se ciascuna Camera, ad aprile 2016, avesse votato con maggioranze rafforzate dei 2/3, non si sarebbe verificata la possibilità di chiedere il referendum e gli Italiani non sarebbero stati coinvolti nella terza tornata elettorale di quest’anno, la prima in aprile con il referendum sulle trivelle e la seconda in giugno con le elezioni amministrative.
Il referendum costituzionale sarà valido con qualunque numero di elettori e con qualunque maggioranza di opzione.
Caratteristiche fondamentali della riforma costituzionale
La riforma non tocca la Parte prima della Costituzione, molto cara alla tradizione democratica dell’Italia post guerra e post fascismo, dedicata ai principi generali e contenente i diritti e i doveri dei cittadini.
La riforma riguarda, invece, la Parte seconda della Costituzione, relativa agli organismi e alle modalità di esercizio del potere democratico, sulla quale in passato il Parlamento è già intervenuto con importanti innovazioni come, ad esempio, quella di forte impatto del 2001 sull’ampliamento del potere legislativo delle Regioni e sulla maggiore autonomia di Province e Comuni. Significativa è la costatazione che il Parlamento, nella storia della Repubblica, ha modificato la Costituzione ben sedici volte; solo due sono stati i precedenti referendum costituzionali: il primo per la riforma del 2001 poi approvata dal popolo, il secondo nel 2006 con una netta disapprovazione dell’elettorato verso la nascita di una repubblica federale e l’aumento dei poteri del Governo, riforma quindi non approvata.
Caratteri positivi e negativi della riforma
La modifica alla Costituzione del 2016, 17ma nell’ordine, se in alcune sue parti (ad esempio, per quanto riguarda l’abolizione del CNEL) costituisce un aggiornamento della Costituzione del 1948 conforme a successivi mutamenti storici e politici, in altre (soprattutto per la composizione del Senato, per il riparto delle competenze legislative e per le procedure di formazione delle leggi), si presenta come un vero progetto di riforma dal quale emerge un volto nuovo di Repubblica, fondata sul potenziamento del ruolo dell’esecutivo e sul recupero di centralità dello Stato, in quanto le urgenze economiche di questi anni e le implicazioni tanto europee quanto internazionali richiedono maggiore stabilità di governo, purtroppo raramente realizzatasi. Inoltre, con la riduzione del numero dei membri del Senato, con la riduzione delle indennità per cariche politiche e con l’eliminazione di Istituzioni storicamente superate, si verificheranno risparmi economici, sulla cui entità si discute ma nessuno nega.
Nel metodo e nel merito della riforma, sembra che il progetto non sia sorretto da una movimentazione politica e culturale di base e non provenga da una approfondita riflessione democratica; infatti, come anche dimostrato dalla costruzione di articoli complessi, “arzigogolati”, di difficile lettura e comprensione e, soprattutto, come dimostrato dal forte sostegno che il Governo sta dando, il progetto appare una scelta di sopravvivenza legata al presente e non un investimento proiettato verso il futuro democratico della Nazione.
Effetti del referendum
Se vince il SI la riforma votata dal Parlamento, peraltro già pubblicata in Gazzetta Ufficiale ma sospesa nell’applicazione, trova conferma e diviene efficace.
Se vince il NO, la riforma approvata non diventa efficace e il Governo, ovvero i gruppi politici parlamentari, potranno esaminare una nuova proposta di riforma. Ovvero anche la medesima sottoposta a referendum ma non confermata, il che crea distorsioni politiche ma non è tecnicamente escluso.
Anche il popolo può proporre leggi di revisione costituzionale, presentando una proposta sostenuta da 50 mila firme, evento di difficile attuazione anche perché il Parlamento, attualmente, non è obbligato a prenderla in considerazione.
Cosa cambia?
Composizione della Camera dei Deputati e del Senato
Camera. Non cambia la composizione di 630 membri eletti a suffragio universale. La durata rimarrà quinquennale.
Senato. Il numero dei membri si riduce dagli attuali 315 a 100, di cui 95 eletti dai consigli regionali (74 consiglieri e 21 sindaci) e 5 nominati dal Capo dello Stato, non più a vita ma per massimo 7 anni. I 95 senatori verranno ripartiti tra le varie Regioni d’Italia in base al peso demografico e rispecchieranno la geografia politica dei consigli regionali eletti; ogni Regione avrà minimo 2 senatori ed almeno uno di essi dovrà essere un sindaco. Essi dureranno in carica, singolarmente, in corrispondenza alla durata dei consigli regionali e comunali di provenienza. Pertanto, sarà un organismo non a scadenza ma a ricambio continuo.
I membri del nuovo Senato godranno di immunità identiche a quelle previste per i deputati: non potranno essere sottoposti ad intercettazione o all’arresto senza l’autorizzazione dello stesso Senato. Attualmente possono diventare senatori cittadini con minimo 40 anni e possono votarli cittadini con minimo 25 anni. Con la riforma, gli sbarramenti verranno eliminati.
Parità di genere
La parità di genere nelle Camere e nelle Regioni viene stabilita costituzionalmente, con obbligo di provvedervi attraverso leggi adeguate. 
Funzioni fondamentali di Camera e Senato
Camera: manterrà la funzione fondamentale dell’approvazione di leggi; soltanto ad essa spetterà votare la fiducia al Governo e deliberare, a maggioranza assoluta, lo stato di guerra.
Senato: avrà funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti della Repubblica (Comuni, Città Metropolitane, Regioni); funzioni di valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle amministrazioni pubbliche, compiti di verifica dell’impatto delle politiche europee sui territori, espressione di pareri sulle nomine di competenza del Governo.
Formazione delle leggi
Viene meno il bicameralismo perfetto, in cui attualmente le due Camere sono totalmente equivalenti nella funzione legislativa in quanto una qualunque nuova legge, per essere approvata, deve essere approvata nell’identico testo dai due rami del Parlamento.
Il bicameralismo verrà mantenuto solo per alcune materie: rapporti tra Stato e Unione Europea, revisione costituzionale, tutela delle minoranze linguistiche, referendum, ordinamento e funzionamento di Regioni, Comuni e Città metropolitane, sistema elettorale, attribuzione di ulteriore autonomia alle Regioni.
Camera: in essa sarà avviato il procedimento di approvazione di una nuova legge.
Senato: potrà proporre modifiche alle leggi di bilancio entro 15 giorni. Le proposte di legge non sottoposte al bicameralismo saranno immediatamente trasmesse al Senato che, entro 10 giorni e su richiesta di 1/3 dei suoi componenti, potrà chiedere alla Camera di apportare modifiche, deliberandole entro i successivi 30 giorni. La Camera adotterà in via definitiva la proposta di legge, anche ignorando le modifiche proposte dal Senato.
Su una proposta di legge non bicamerale può essere apposta, su proposta del Governo, la “clausola di supremazia” che la rende differenziata perché caratterizzata dalla necessità di salvaguardare l’unità giuridica ed economica del Paese; eventuali modifiche proposte dal Senato a maggioranza assoluta potranno essere superate dalla Camera soltanto a maggioranza assoluta. I decreti legge dovranno contenere misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo, quindi non più discipline tra le più disparate, come tuttora avviene.
Tempi abbreviati per la approvazione di disegni di legge
Il Governo potrà chiedere alla Camera una “via preferenziale” per l’approvazione di un disegno di legge, quando sia essenziale per l’attuazione del programma di governo. La Camera potrà accogliere la richiesta entro 5 giorni e, se lo fa, dovrà procedere alla discussione e all’approvazione entro 70 giorni (con massimo 15 giorni di rinvio). Questa possibilità non è prevista per una serie di leggi essenziali e non discutibili in tempi brevi (in particolare: le leggi elettorali, la ratifica dei trattati internazionali, le leggi di amnistia e indulto, le leggi di bilancio). 
Riparto competenze legislative tra Stato e Regioni
Attualmente, le competenze legislative dello Stato e delle Regioni sono suddivise in due categorie: competenze esclusive riguardanti solo lo Stato o solo le Regioni, e competenze concorrenti, cioè leggi di competenza delle Regioni entro i principi fondamentali dettati dallo Stato. 
La Riforma elimina la competenza concorrente per sostituirla con la clausola di supremazia, in base alla quale una legge dello Stato (su proposta del Governo) potrà essere giustificata da esigenze di tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero di tutela dell’interesse nazionale, per cui verrebbe avocata allo Stato (seppure non di competenza esclusiva di quest’ultimo) per poi percorrere una corsia preferenziale sui tempi di approvazione. 
Inoltre, viene introdotto il cosiddetto regionalismo differenziato: alle Regioni (tranne quelle a Statuto Speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano) potranno essere attribuite particolari forme di autonomia, a condizione che presentino un equilibrio di bilancio tra le entrate e le spese.
La legge di introduzione del regionalismo differenziato deve essere approvata da entrambe le Camere, oltre a necessitare un continuo dialogo tra Stato e Regione interessata. 
La riforma rafforza le competenze dello Stato in alcune materie importanti come le politiche attive del lavoro, la concorrenza e le infrastrutture strategiche.
Alle Regioni spetterà la competenza residuale per le materie non attribuite alla competenza esclusiva dello Stato.
Nuovi tetti massimi di indennità
I nuovi senatori non riceveranno un’indennità per il loro ruolo da senatori, mentre riceveranno le indennità previste dai rispettivi organismi di provenienza (Regioni e Comuni).
Tutti i consiglieri regionali (sia che svolgano funzioni di senatore, sia che no) avranno un tetto massimo al loro stipendio determinato dallo stipendio del sindaco del capoluogo della Regione di riferimento.
Elezione membri della Corte Costituzionale
I giudici della Corte Costituzionale di spettanza parlamentare non saranno più eletti dal Parlamento in seduta comune: tre verranno nominati dalla Camera e due dal Senato. Per la loro elezione sarà richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, mentre dagli scrutini successivi sarà sufficiente la maggioranza dei tre quinti.
Elezione e competenze del Presidente della Repubblica
Attualmente l’elezione del Presidente della Repubblica avviene per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Con la riforma verrà eletto dai 630 deputati e dai 100 senatori (non più integrati da altri delegati regionali, come tuttora avviene) per i primi tre scrutini una maggioranza dei due terzi dei componenti, mentre dal quarto basteranno i tre quinti dei componenti e dalla settima saranno sufficienti i tre quinti dei votanti. Il Presidente della Repubblica potrà sciogliere unicamente la Camera e non più il Senato. Le veci del Presidente della Repubblica, durante l’assenza, saranno esercitate dal Presidente della Camera e non più dal Presidente del Senato. 
Diversi quorum per i referendum popolari
Per i referendum che raccoglieranno almeno 800.000 firme ci sarà un quorum più basso per la riuscita finale, perché basterà un numero di voti pari alla metà dei votanti alle ultime elezioni politiche. Con meno firme, resta l’attuale sistema della metà più uno degli aventi diritto.
La riforma introduce anche i referendum propositivi, le cui modalità di attuazione verranno definite da una legge ordinaria successiva.
Leggi di iniziativa popolare
Oggi, per proporre una legge di iniziativa popolare, è richiesta la firma di 50.000 elettori senza garanzia di presa in considerazione. Con la riforma si passa a 150.000 firme, con la garanzia costituzionale che tale legge verrà discussa e votata in Parlamento.
Legge elettorale
La Riforma introduce la possibilità di sottoporre alla Corte Costituzionale le leggi elettorali per accertarne la legittimità, con ricorso da presentare, entro 10 giorni dalla loro approvazione, firmato da almeno 1/3 dei componenti del Senato, o 1/4 della Camera. 
La Corte ha 30 giorni di tempo per pronunciarsi, e la legge non viene promulgata se viene considerata incostituzionale. 
Disposizioni per Regioni ed Enti locali
La riforma, per il controllo della spesa pubblica ed anche per la prevenzione della corruzione, introduce indicatori di costi e di fabbisogni per garantire l’efficienza dei Comuni, delle CittàMetropolitane e delle Regioni. 
Gli amministratori regionali e locali che abbiano provocato il dissesto degli enti amministrati, sono esclusi dall’esercizio di funzioni pubbliche.
Abolizione di Province e del Cnel
Con la legge 56 del 7 aprile 2014 sono state modificate le elezioni dei Consigli provinciali e del Presidente della Provincia, che avvengono non più a suffragio universale ma di 2° grado in quanto eletti da Consiglieri comunali e Sindaci. Sono venute meno, inoltre, molte competenze di gestione diretta delle problematiche del territorio, in favore delle Regioni, dei Comuni e delle CittàMetropolitane.
Con la riforma si compie il progetto di eliminazione delle Province, sulla cui scarsa utilità si dibatte da molto tempo.
Sarà eliminato il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), nato all’indomani della caduta del fascismo e del sistema delle corporazioni economiche sul quale poggiava, per conferire un maggiore respiro democratico alle problematiche dell’economia e del lavoro. Esso è sorto quale organo consultivo ma non vincolante del Governo, delle Camere e delle Regioni, nonché propositivo di leggi. I membri sono attualmente 64, nominati per scelta fiduciaria tra esperti. 

 

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