{"id":11122,"date":"2021-07-23T23:45:02","date_gmt":"2021-07-23T21:45:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/?p=11122"},"modified":"2021-07-24T09:01:28","modified_gmt":"2021-07-24T07:01:28","slug":"ddl-zan-una-sintesi-e-possibile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/ddl-zan-una-sintesi-e-possibile\/","title":{"rendered":"DDL Zan: una sintesi \u00e8 possibile"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/07\/ddl-zan-foto.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-11123 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/07\/ddl-zan-foto.jpg\" alt=\"ddl zan\" width=\"755\" height=\"491\" srcset=\"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/07\/ddl-zan-foto.jpg 755w, https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/07\/ddl-zan-foto-300x195.jpg 300w, https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/07\/ddl-zan-foto-360x234.jpg 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 755px) 100vw, 755px\" \/><\/a>Il tormentato dibattito che ormai da mesi ruota attorno al DDL Zan, il quale in dieci articoli rimodula ed estende la vecchia Legge Mancini contro le discriminazioni fondate sul sesso, sul genere, sull\u2019orientamento sessuale, sull\u2019identit\u00e0 di genere e sulla disabilit\u00e0, ha palesato una profonda frattura presente nell\u2019opinione pubblica. Infatti, la nuova proposta di legge, gi\u00e0 approvata alla Camera, tra franchi tiratori di area democratica e netti oppositori, \u00e8 impantanata\u00a0ormai da alcuni mesi mesi\u00a0al Senato. La polemica \u00e8 stata accesa soprattutto dalla nota della Santa Sede, secondo la quale l\u2019attuale disegno di legge violerebbe il vigente regime di concordato.<\/p>\n<p>A onor del vero, non \u00e8 secondario osservare come siano molti i giuristi, costituzionalisti e politici di vari schieramenti politici, di destra ma anche da sinistra, che hanno evidenziato nel testo incoerenze dell\u2019impianto concettuale e liquidit\u00e0 semantica. Insomma, si tratta di un DDL che ha mosso un\u2019ondata di critiche, a nostro avviso in buona parte costruttive, ma anche qualcuna faziosa.<\/p>\n<p>Era dunque lecito che la Chiesa mettesse il becco su questioni di competenza dello Stato italiano? Quali sono gli aspetti pi\u00f9 controversi? E, ancora, \u00e8 opportuna una legge di questo genere, vista la presenza di altre leggi che gi\u00e0 tutelano le minoranze contro le discriminazioni?<\/p>\n<p>Per ragioni di spazio ci limitiamo a evidenziare le principali obiezioni.<\/p>\n<p>La prima riguarda il comma d) dell\u2019art. 1 che d\u00e0 delle definizioni di sesso, genere, orientamento sessuale e identit\u00e0 di genere fin troppo vaghi e non rappresentative della pluralit\u00e0 delle visioni presenti nel nostro paese. Per esempio, l\u2019identit\u00e0 di genere viene definita come\u00a0<em>\u201cl\u2019i\u00addentificazione percepita e manifestata di s\u00e9 in relazione al genere, anche se non corri\u00adspondente al sesso, indipendentemente dal\u00adl\u2019aver concluso un percorso di transizione\u201d<\/em>. A leggere bene questa definizione \u00e8 palese quanto essa sia piuttosto vaga; e ci\u00f2 \u00e8 in contrasto con il principio costituzionale della \u201cdeterminatezza della disposizione penale\u201d secondo la quale il giudice \u00e8 chiamato a decidere sulla base di criteri chiari e precisi.<\/p>\n<p>Invece, in questo caso, il giudice dovrebbe essere chiamato a valutare sanzioni penali fino a un anno e sei mesi di carcere sulla base di criteri \u201cpercepiti\u201d, cio\u00e8 soggettivi; criteri dunque che possono cambiare negli anni, da persona a persona, se non addirittura sulla base degli umori individuali di colui che ritiene di aver subito l\u2019offesa.<\/p>\n<p>La seconda \u00e8 relativa alla libert\u00e0 di parola presente nell\u2019art. 4 quando dice che\u00a0<em>\u201csono fatte salve la libera espressione\u2026 e le condotte legittime&#8230; purch\u00e9 non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti\u201d<\/em>.\u00a0In quale modo si declinerebbe quel <em>\u201cpurch\u00e9 non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori e violenti\u201d<\/em>? Stando all\u2019articolo non \u00e8 ben chiaro il <em>discrimen<\/em> tra la libert\u00e0 di espressione e la condotta sanzionabile. Cos\u00ec, per alcuni costituzionalisti, il disegno di legge, lungi dall\u2019aggiungere un ulteriore strumento normativo per contrastare in maniera pi\u00f9 efficace le discriminazioni, aumenterebbe l\u2019incertezza sull\u2019ambito delle condotte punibili penalmente. Anzi, lo stesso strumento normativo potrebbe suscitare la propensione ad essere usato per denunce penali, attraverso il sostegno di avvocati abili e compiacenti (e sappiamo in Italia quanto sia facile!)\u00a0al fine di \u201ccolpire la manifestazione di orientamenti dissenzienti rispetto a tesi sgradite o dominanti, quale che ne sia l\u2019orientamento\u201d come dice un recente articolo di <em>Avvenire<\/em>.<\/p>\n<p>L\u2019art. 7 infine, introduce la <em>\u201cGiornata nazionale contro l&#8217;omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia\u201d<\/em> per il 17 maggio di ogni anno e stabilisce che le scuole provvedano alle relative attivit\u00e0, <em>\u201cnel rispetto del piano triennale dell\u2019offerta formativa di cui al comma 16 dell\u2019art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107\u201d.<\/em> Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per tale data, dovrebbero organizzare iniziative dedicate al tema in oggetto, senza distinzione tra scuole pubbliche e scuole paritarie. Le iniziative educative e culturali dovrebbero avvenire nel rispetto <em>\u201cdell\u2019identit\u00e0 culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell\u2019ambito dell\u2019autonomia scolastica\u201d<\/em>.\u00a0 In tal senso, su questo articolo, proprio perch\u00e9 viene salvaguardata l\u2019autonomia scolastica, i pericoli di interferenze didattiche denunciate soprattutto dalle scuole cattoliche ci sembrano minime; ma non possiamo far notare la superfluit\u00e0, se non addirittura l\u2019inutilit\u00e0, di tale articolo visto che \u00e8 gi\u00e0 implicitamente nei compiti formativi della scuola quello di educare al rispetto della dignit\u00e0 di ogni persona e al rispetto dell\u2019uguaglianza di tutti senza alcuna distinzione. Chi lavora in ambito scolastico, infatti, sa bene quanto le iniziative educative e culturali siano prese in piena collegialit\u00e0.<\/p>\n<p>Premesso tutto quello che abbiamo detto, a nostro avviso, rimane necessaria una legge che contrasti nello specifico la discriminazione omotransfobica. Avanzare nei diritti \u00e8 sempre una priorit\u00e0. Quello che auspichiamo \u00e8 che, per il bene di tutti, anche a costo di allungare ulteriormente l\u2019iter parlamentare, si arrivi a una soluzione quanto pi\u00f9 possibile condivisa. Ci sono temi, come quello legato alle discriminazioni verso le minoranze, che dovrebbero unire in maniera trasversale realt\u00e0 apparentemente inconciliabili. Al di l\u00e0 degli schieramenti e delle declinazioni politiche di alcuni principi \u00e8 possibile arrivare a un terreno comune vastissimo. Basterebbe spogliarsi di lenti ideologiche e di rigidit\u00e0 preconcette.<\/p>\n<p>Giovanni Capurso<\/p>\n<p><b>\u00a9 <\/b>Riproduzione riservata Luce e Vita<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quello che auspichiamo \u00e8 che, per il bene di tutti, anche a costo di allungare ulteriormente l\u2019iter parlamentare, si arrivi a una soluzione quanto pi\u00f9 possibile condivisa. 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