{"id":5158,"date":"2017-12-15T09:05:45","date_gmt":"2017-12-15T08:05:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/?p=5158"},"modified":"2017-12-15T09:13:04","modified_gmt":"2017-12-15T08:13:04","slug":"cosa-prevede-la-legge-sul-fine-vita-scheda-degli-otto-articoli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/cosa-prevede-la-legge-sul-fine-vita-scheda-degli-otto-articoli\/","title":{"rendered":"Cosa prevede la legge sul fine vita: scheda degli otto articoli"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignright size-medium wp-image-5159\" src=\"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2017\/12\/fine_vita-300x195.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"195\" srcset=\"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2017\/12\/fine_vita-300x195.jpg 300w, https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2017\/12\/fine_vita-360x234.jpg 360w, https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2017\/12\/fine_vita.jpg 755w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>La cosiddetta legge sul fine vita \u201cdisciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari e agli accertamenti diagnostici ed introduce l\u2019istituto delle disposizioni anticipate di volont\u00e0\u201d (Dat) nonch\u00e9 \u201clo strumento della pianificazione condivisa delle cure\u201d. Si compone di otto articoli. Vediamone sinteticamente gli aspetti pi\u00f9 rilevanti.<\/p>\n<p><strong>L\u2019articolo 1<\/strong> si apre affermando \u201cil diritto alla vita, alla salute, alla dignit\u00e0 e all\u2019autoderminazione della persona\u201d e stabilisce che \u201cnessun trattamento sanitario pu\u00f2 essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata\u201d, su cui si basa \u201cla relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico\u201d. Al comma 5 si riafferma il principio, peraltro gi\u00e0 contenuto nell\u2019articolo 32 delle Costituzione, che \u201cogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte\u2026qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario\u201d.<\/p>\n<p>Se il diritto al rifiuto delle terapie \u00e8 fuori discussione, estremamente controverso \u00e8 il passaggio in cui si definiscono \u201ctrattamenti sanitari\u201d anche \u201cla nutrizione artificiale e l\u2019idratazione artificiale\u201d.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito del medesimo articolo, che regola i diversi profili del consenso informato, un altro punto cruciale, non privo di ambiguit\u00e0, \u00e8 costituito dal comma 6. \u201cIl medico \u2013 si legge nel testo &#8211; \u00e8 tenuto \u00e8 tenuto a rispettare la volont\u00e0 espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario e, in conseguenza di ci\u00f2, \u00e8 esente da responsabilit\u00e0 civile e penale. Il paziente non pu\u00f2 esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali\u201d. Peraltro (comma 9) \u201cla piena e corretta attuazione\u201d della legge resta in ogni caso a carico di \u201cogni struttura sanitaria pubblica o privata\u201d. Il che implica, per esempio, l\u2019impossibilit\u00e0 degli ospedali d\u2019ispirazione cristiana di sottrarsi a pratiche eticamente inaccettabili.<\/p>\n<p><strong>L\u2019articolo 2 <\/strong>si sofferma sulla necessit\u00e0 di un\u2019appropriata terapia del dolore, da garantire anche nelle situazioni in cui il malato abbia rifiutato le terapie indicate dal medico. In particolare, nel comma 2, si esplicita il rifiuto dell\u2019accanimento terapeutico: \u201cNei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati\u201d. Si afferma poi che \u201cin presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari\u201d, il medico possa ricorrere anche a quella che la legge definisce \u201csedazione palliativa profonda continua\u201d.<\/p>\n<p><strong>Nell\u2019articolo 3<\/strong> viene affrontato il tema del consenso dei minori e delle persone incapaci. Nel primo caso sono i genitori ad esprimerlo \u201ctenendo conto della volont\u00e0 della persona minore, in relazione alla sua et\u00e0 e al suo grado di maturit\u00e0, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignit\u00e0\u201d. Analoga impostazione nel secondo caso, che chiama in causa tutori e amministratori di sostegno, in relazione alla diversit\u00e0 delle situazioni e del grado di incapacit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>L\u2019articolo 4 <\/strong>introduce le \u201cdisposizioni anticipate di trattamento\u201d (Dat), con cui ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, \u201cin previsione di un\u2019eventuale futura incapacit\u00e0 di autodeterminarsi\u201d, pu\u00f2 esprimere \u201cle proprie volont\u00e0 in materia di trattamenti sanitari, nonch\u00e9 il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari\u201d. I limiti e la natura delle Dat e il loro rapporto problematico con la relazione di cura tra medico e paziente sono state oggetto di un dibattito molto serrato. Secondo la legge, comunque,<\/p>\n<p>le \u201cdisposizioni\u201d devono essere redatte \u201cper atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l\u2019ufficio dello stato civile del comune di residenza\u201d<\/p>\n<p>(che \u201cprovvede l\u2019annotazione in apposito registro, ove istituito\u201d) o, in certi casi, presso le strutture sanitarie. Il \u201cdisponente\u201d pu\u00f2 indicare un \u201cfiduciario\u201d che ne faccia le veci e lo rappresenti nei rapporti con i sanitari. Il medico \u00e8 tenuto al rispetto delle Dat che tuttavia possono essere disattese, in accordo con il fiduciario, \u201cqualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all\u2019atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilit\u00e0 di miglioramento delle condizioni di vita\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019articolo 5 <\/strong>disciplina un altro strumento: \u201cla pianificazione condivisa delle cure tra il paziente e il medico\u201d, a cui i sanitari sono tenuti ad attenersi \u201cqualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacit\u00e0\u201d, rispetto \u201call\u2019evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019articolo 6<\/strong> introduce una sorta di sanatoria per tutte le dichiarazioni autonomamente depositate presso i Comuni o i notai prima dell\u2019entrata in vigore della legge. Una norma transitoria che ha fatto discutere anche perch\u00e9, in assenza di un registro nazionale delle Dat, si rischia di avere una situazione di dispersione e di incertezza. L\u2019<strong>articolo 7<\/strong> stabilisce che l\u2019applicazione della legge avvenga senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Su tale applicazione, secondo l\u2019<strong>articolo 8<\/strong>, il Ministro della salute relazioner\u00e0 al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La cosiddetta legge sul fine vita \u201cdisciplina il consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari e agli accertamenti diagnostici ed introduce l\u2019istituto delle disposizioni anticipate di volont\u00e0\u201d (Dat) nonch\u00e9 \u201clo strumento della pianificazione condivisa delle cure\u201d<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5159,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4,36,11],"tags":[197,196,198,199],"class_list":["post-5158","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-news-luce-e-vita","category-ufficio-per-le-comunicazioni-sociali","tag-dat","tag-fine-vita","tag-legge","tag-testamento-biologico"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5158","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5158"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5158\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5160,"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5158\/revisions\/5160"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5159"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5158"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5158"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5158"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}