{"id":6734,"date":"2019-07-05T18:06:57","date_gmt":"2019-07-05T16:06:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/?p=6734"},"modified":"2019-07-05T18:06:57","modified_gmt":"2019-07-05T16:06:57","slug":"caso-sea-watch-vengono-meno-valori-fondo-la-pacifica-convivenza-rischio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/caso-sea-watch-vengono-meno-valori-fondo-la-pacifica-convivenza-rischio\/","title":{"rendered":"Dopo il caso Sea Watch: se vengono meno i valori di fondo la pacifica convivenza \u00e8 a rischio"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-6735 alignright\" src=\"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/07\/tribunale.jpg\" alt=\"\" width=\"431\" height=\"242\" srcset=\"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/07\/tribunale.jpg 653w, https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/07\/tribunale-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/07\/tribunale-360x202.jpg 360w\" sizes=\"auto, (max-width: 431px) 100vw, 431px\" \/>La giustificabilit\u00e0 della violazione di una legge in presenza di situazioni di emergenza, di uno stato di necessit\u00e0 o di pericolo \u00e8 una domanda che presuppone una risposta articolata e complessa. Sebbene, infatti, siano diversi i casi in cui la presenza di tali circostanze pu\u00f2 giustificare l\u2019adozione di un comportamento in violazione di una norma, senza tuttavia far venir meno il suo carattere antigiuridico, occorre sottolineare l\u2019eccezionalit\u00e0 di tali previsioni, che trovano la loro fonte di legittimazione nella sussistenza di un bilanciamento tra interessi in gioco che, in determinate circostanze e condizioni, vede uno di questi recedere rispetto all\u2019altro in funzione del grado di tutela offerto dall\u2019ordinamento.<br \/>\n\u00c8 il classico caso dello stato di necessit\u00e0 previsto dall\u2019art. 54 del codice penale, laddove la necessit\u00e0 di evitare un danno grave alla persona pu\u00f2 costituire causa di non punibilit\u00e0. O, sul fronte civilistico, dell\u2019art. 2045 del codice civile che rimette all\u2019equo apprezzamento del giudice la determinazione di un indennizzo (e non dell\u2019integrale risarcimento del danno) in favore del danneggiato. Il concetto chiave, in tutti questi casi, \u00e8 quello del bilanciamento tra interessi e valori contrapposti, inteso quale prezioso strumento attraverso cui l\u2019ordinamento giuridico ricompone i conflitti intersoggettivi assicurando una convivenza civile e pacifica.<br \/>\nUno dei principi cardine di quello che chiamiamo stato di diritto \u00e8 il principio di legalit\u00e0 che esprime il primato della legge come manifestazione della sovranit\u00e0 popolare e in forza del quale nessun soggetto dell\u2019ordinamento \u2013 sia esso un singolo cittadino, una pubblica amministrazione, un\u2019impresa, un\u2019associazione, un rifugiato o un emigrato irregolare \u2013 pu\u00f2 ritenersi sottratto all\u2019obbligo di rispettarne le leggi. In quanto strumento fondamentale per assicurare la pacifica convivenza, tale principio assolve ad una funzione di garanzia del cittadino a tutela della libert\u00e0 di quest\u2019ultimo, sia rispetto al potere coercitivo dello Stato che all\u2019esercizio dei diritti di libert\u00e0 da parte degli altri consociati.<br \/>\nPertanto, in una realt\u00e0 sociale organizzata secondo la <em>rule of law<\/em>, nessun soggetto pu\u00f2 legittimamente ritenersi al di sopra delle regole, siano esse nazionali, regionali, europee o internazionali, cos\u00ec come pure sottrarsi dai propri obblighi contrattuali o dalle prescrizioni imposte da una qualunque autorit\u00e0 amministrativa. E, sempre ch\u00e9, tali obblighi negoziali o amministrativi siano sorti in virt\u00f9 di un contratto legittimamente stipulato o siano conseguenza del legittimo esercizio dei poteri da parte di una pubblica amministrazione.<br \/>\nLa dinamica di una societ\u00e0 complessa come la nostra presenta per\u00f2 molteplici conflitti intersoggettivi e una naturale contrapposizione tra valori e interessi che devono trovare, all\u2019interno delle relazioni sociali e nell\u2019ordinamento giuridico, adeguati strumenti di ricomposizione. Si pensi al caso dell\u2019Ilva di Taranto, dove per anni il conflitto ha riguardato due valori fondamentali come la salute e il lavoro. O, ancora, al recente caso della Sea Watch 3 e al controverso dibattito che vede contrapposte le ragioni del soccorso umanitario con quelle della tutela dei confini nazionali e della sicurezza. E, infine, alle esigenze di finanza pubblica e di contenimento della spesa che impongono scelte dolorose in termini di contrazione dei livelli di welfare.Tali strumenti di ricomposizione presuppongono, a loro volta, l\u2019esistenza di una precisa scala di valori e interessi coerente con la realt\u00e0 sociale e il contesto culturale che il fenomeno giuridico \u00e8 chiamato a regolare. In tutti questi casi, quando cio\u00e8 il conflitto tocca interessi qualificati dall\u2019ordinamento stesso come ugualmente meritevoli di tutela si pone perci\u00f2 in capo al legislatore, al giudice o alla pubblica amministrazione, l\u2019onere di effettuare un bilanciamento che solitamente si risolve con l\u2019individuazione di un valore dominante e di uno recessivo. Non si tratta, ovviamente, di scelte rimesse all\u2019arbitrio del legislatore, della magistratura o dell\u2019amministrazione, bens\u00ec di una operazione che presuppone \u2013 in ossequio al principio di legalit\u00e0 \u2013 la coerenza con i valori di fondo dell\u2019ordinamento costituzionale e, in ragione dell\u2019appartenenza alla comunit\u00e0 internazionale, con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale.<br \/>\nLa cronaca degli ultimi giorni, i commenti e le reazioni dei leader politici sulle vicende Sea Watch 3, Atlantia, Ilva, passando per la procedura di infrazione per deficit eccessivo, sono il termometro di un preoccupante stato di salute dei nostri strumenti di ricomposizione dei conflitti sociali. Ci offrono, infatti, lo spaccato di un malinteso concetto di sovranit\u00e0 popolare che, lungi dall\u2019esprimere il suo senso autentico di limite al potere politico in funzione di garanzia dei diritti fondamentali della persona, finisce per significare il suo esatto contrario. La degradazione del concetto di sovranit\u00e0, tanto sul piano dei rapporti internazionali che su quello interno, e di tutto ci\u00f2 che dall\u2019esercizio di quest\u2019ultima consegue, diretta conseguenza della degradazione dell\u2019ambiente materiale, culturale e sociale nel quale viviamo, costituisce un grave vulnus rispetto alla capacit\u00e0 del nostro ordinamento di governare e di ricomporre efficacemente le fratture e le contrapposizioni che caratterizzano la nostra societ\u00e0.<\/p>\n<p>Il fatto stesso di doverci domandare se sia lecito violare la legge per salvare vite umane \u00e8 il sintomo di un preoccupante imbarbarimento culturale e sociale che, a lungo andare, rischia di deresponsabilizzare la societ\u00e0 civile rispetto al compito primario di trovare essa stessa, al suo interno, riconoscendosi come comunit\u00e0, idonei strumenti di ricomposizione dei conflitti intersoggettivi attraverso la condivisione di valori di fondo (a partire da quello della vita e della dignit\u00e0 umana) e, dall\u2019altro, quale sua diretta conseguenza, di sovraccaricare ed irrigidire i meccanismi di ricomposizione offerti dall\u2019ordinamento giuridico, ponendo cos\u00ec a rischio la stessa civile e pacifica convivenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La cronaca degli ultimi giorni, i commenti e le reazioni dei leader politici sulle vicende Sea Watch 3, Atlantia, Ilva, passando per la procedura di infrazione per deficit eccessivo, sono il termometro di un preoccupante stato di salute dei nostri strumenti di ricomposizione dei conflitti sociali. <\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6735,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[459,13],"tags":[819,140,818],"class_list":["post-6734","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-attualita","category-editoriali","tag-convivenza-pacifica","tag-editoriale","tag-sovranita-popolare"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6734","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6734"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6734\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6736,"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6734\/revisions\/6736"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6735"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6734"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6734"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesimolfetta.it\/luceevita\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6734"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}